Sport

NOTIZIA 29

APERTURA ANTICIPATA PER LE PALESTRE: QUALI ATTIVITA’ AL CHIUSO?

La novità assoluta del nuovo decreto prevede la riapertura anticipata delle palestre. Restano valide le disposizioni attualmente in vigore

Dal nuovo decreto, possiamo ricavare che, nel rispetto delle linee guida:

  • Dal 24 maggio riprendono le attività sportive al chiuso, riapertura delle palestre;
  • Dal 1 luglio riapriranno le piscine (al chiuso), centri benessere, centri natatori

Rimane infatti in vigore l’art. 17 comma 3 del d.p.c.m. 2 marzo 2021 conferma la sospensione degli sporti di contatto all’interno dei luoghi chiusi. All’interno delle palestre si potranno svolgere attività individuali e anche di gruppo, purché non ci sia contatto.

Per palestra, , si intende qualsiasi struttura dotata fornita degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce, destinata allo svolgimento di esercizi individuali o di squadra.

Le disposizioni previste per le attività sportive all’interno dei luoghi chiusi prevedono l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale minima, comunque non inferiore a 2 metri e l’uso della mascherina negli spazi comuni, non durante l’esercizio.

Per quanto riguarda invece le attività all’aperto, comprese quelle di contatto e di squadra all’aperto, le disposizioni consentono il contatto, anche senza mascherina, soltanto durante la pratica dell’attività. Da rispettare la distanza interpersonale quando cessa l’attività pratica, anche durante il recupero degli atleti.

L’uso degli spogliatoi è consentito in zona gialla.

Le disposizioni qui presenti fanno riferimento all’attività motoria e sportiva, di base e agonistica, diversa dalle attività degli atleti partecipanti alle competizioni nazioni, le quali sono regolate dall’art. 18 del d.p.c.m. 2 marzo 2021 e da specifici protocolli adottati dagli organismi sportivi di riferimento.

NOTIZIA 28

SLITTA ANCORA LA RIFORMA DELLO SPORT

Dal Senato è stato approvato l’emendamento che proroga al 31 dicembre 2023 la maggior parte delle disposizioni rivolte a riformare l’ordinamento sportivo.

In data 6 maggio il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) con modificazioni contenute nel maxiemendamento sul quale è stato posto il voto di fiducia. Molte le novità che verranno analizzate in seguito all’approvazione definitiva della legge di conversione. Con la modifica dell’art. 30 co.7 del d.l. 41/21 le disposizioni della riforma sul lavoro sportivo si applicheranno a decorrere dal  31 dicembre 2023.

Si tratta nello specifico degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 36/2021 la cui entrata in vigore era già stata prevista con differimento al 1 luglio 2022 e che ora – una volta che il disegno di legge sarà approvato anche dalla Camera – verrà posticipato di ulteriori 18 mesi.

Stesso discorso  anche per gli altri decreti sulla riforma dello sport la cui applicazione viene differita sempre al 31.12.2023 in base al testo dell’emendamento approvato. Si tratta del d.lgs n. 39/2021 sulle semplificazioni, contenente la disciplina del nuovo registro gestito dal Dipartimento dello Sport del Governo e l’importante procedura semplificata per l’acquisto della personalità giuridica per le a.s.d.; del d.lgs n. 38/21 sugli impianti sportivi; il d.lgs. n. 40/21 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; il d.lgs. n. 37/21 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo.

E’ confermata l’entrata in vigore al 1 gennaio 2022 per la parte del d.lgs. n. 36/21 non interessata al differimento delle disciplina sul lavoro. In particolare ricordiamo:

l’esclusione delle cooperative tra le forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici; i nuovi contenuti di atti costitutivi e statuti che dovranno prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da parte di a.s.d. e s.s.d. salva la previsione di attività secondarie strumentali la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale attuativo.

Prima di diventare legge, la modifica approvata al Senato deve essere riconfermata anche nel passaggio alla Camera ma, considerando i tempi ristretti per la conversione in legge entro il 21 maggio p.v. – pena la decadenza dell’intero Decreto Sostegni, non ci sarà materialmente spazio per discutere ulteriori modifiche e che quindi il decreto legge arrivi alla Camera “blindato” per l’approvazione del medesimo testo già approvato dal Senato.

NOTIZIA 27

PNRR: Le misure stanziate per lo sport nel Recovery Fund

Il Governo ha trasmesso oggi al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Queste sono le misure stanziate in materia di sport, per un totale di 1 miliardo di euro per due linee di investimento che riguardano il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole (300 milioni) e la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati (700 milioni).

L’obiettivo è potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive, a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. L’implementazione di strutture sportive annesse alle istituzioni scolastiche consente di poter raggiungere un duplice obiettivo: favorire lo sport e le attività motorie nelle scuole e consentire di mettere a disposizione dell’intera comunità territoriale tali strutture sportive, nuove o riqualificate, al di fuori dell’orario scolastico attraverso convenzioni e accordi con le stesse scuole, gli enti locali e le associazioni sportive e dilettantistiche locali.

A pagina 79, si legge “Sono altresì previste misure di sostegno per le famiglie…., per l’iscrizione o l’abbonamento ad associazioni sportive”

Un corposo intervento è presente al Capitolo 1.3 –Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola.

Nel testo, si legge, “….Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell’offerta formativa e un potenziamento delle strutture scolastiche, che possono favorire un incremento del tempo scuola e una apertura della scuola al territorio anche oltre l’orario scolastico e un potenziamento dell’attività sportiva e motoria.

L’implementazione di strutture sportive e palestre è un investimento innanzitutto sulla scuola e sulle competenze trasversali di studentesse e studenti, ma è anche un investimento per gli enti locali e per le singole realtà territoriali. Consente di riqualificare anche aree e spazi urbani annessi alle scuole e favorire una maggiore apertura delle scuole al territorio a vantaggio dell’intera comunità locale.
Il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente circa 400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive anche per contrastare fenomeni di dispersione scolastica nelle aree maggiormente disagiate.
Tali edifici verranno anche dotati di tutte le attrezzature sportive necessarie moderne e innovative e caratterizzate anche, lì dove possibile, da alta componente tecnologica, per essere resi immediatamente utilizzabili e fruibili da scuole e territorio”.

A pagina 218 – Capitolo “Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale”, si legge: “L’investimento è finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.
L’implementazione del progetto si articola in tre fasi: (i) analisi preliminari e azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti pubblici, come l’identificazione e l’analisi di base; (ii) fase di avvio e realizzazione dei progetti selezionati; (iii) monitoraggio e verifica del livello di implementazione dei progetti, al fine di individuare quelli più efficaci da promuovere e replicare.

NOTIZIA 26

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI: UNA SECONDA POSSIBILITA’

Sport e Salute ha comunicato, attraverso il canale Telegram, la possibilità di richiedere il bonus. Perciò, coloro i quali non siano riusciti, per svariati motivi, a confermare i requisiti entro il 7 aprile scorso, potranno avere una seconda chance. Stesso discorso vale per coloro che abbiano intenzione di rinunciare al bonus, non essendo idonei ai requisiti. Facciamo riferimento ai seguenti mesi: gennaio, febbraio, maro 2021.

La richiesta scade a mezzanotte del 27 aprile 2021.

Come procedere:

  • Gli interessati nelle prossime ore riceveranno una nuova mail con la procedura guidata per cliccare sul link personalizzato e confermare il possesso dei requisiti per ricevere l’erogazione automatica o per rinunciare.
    L’indirizzo mail utilizzato da Sport e Salute sarà quello già registrato alla piattaforma informatica che va dunque monitorato per evitare di “perdere” la mail. Opportunamente Sport e Salute consiglia di controllare  anche i messaggi in spam e posta indesiderata.
  • Proprio per evitare disguidi sulla ricezione della mail o per venire incontro alle esigenze di chi aveva registrato a suo tempo un indirizzo mail non più attivo o del quale non si riesce a recuperare le credenziali – è comunque parallelamente attivata la procedura di accesso alla piattaforma che pertanto verrà riaperta, solo ed esclusivamente per tali  aventi diritto.

E’ opportuno precisare che la possibilità di accedere nuovamente all’erogazione automatica è riservata esclusivamente a quei soggetti che avevano già beneficiato di almeno un’indennità nel corso del 2020 – secondo i requisiti previsti dall’art. 10 co. 10 e seguenti del d.l. n.41/2021 – e che non avevano risposto alla prima mail o non avevano effettuato l’accesso alla piattaforma entro il termine del 7 aprile scorso.

Sono pertanto esclusi sia coloro che hanno già ricevuto il bonus per gennaio, febbraio e marzo 2021, sia coloro che vi abbiano rinunciato, sia coloro che pur avendo percepito bonus nel 2020 hanno ancora una posizione sospesa per incoerenza con i dati presenti nei registri INPS.

NOTIZIA 25

LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO UNA S.S.D. A R.L. E’ DA CONSIDERARSI ATTIVITA’ COMMERCIALE?

La somministrazione di alimenti e bevande non rientra tra le finalità istituzionali della società, è comunque considerata un’ attività di natura commerciale, anche se effettuata verso i propri associati e/o tesserati.

Per essere più chiari: si segnala che in base al comma 5 dell’art. 148 del T.U.I.R., se si trattasse di una associazione sportiva, e la stessa fosse anche una APS e le finalità assistenziali fossero riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considererebbero commerciali la somministrazione di alimenti e bevande in nessun caso. Trattandosi però di una s.s.d. tale possibilità non sussiste.

Per quanto poi riguarda la possibilità che i relativi ricavi possano usufruire del regime L. 398/91, si precisa che la Circolare 18/E/2018 testualmente stabilisce che

possono rientrare, invece, tra le attività soggette al regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto nel Registro del CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l’attività sportiva“.

In caso si applichi il regime di cui alla legge 398/91 gli incassi sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per cui sarà sufficiente annotare i corrispettivi nel prospetto riepilogativo IVA di cui alla l. 662/1996.

È possibile, occasionalmente, erogare tali servizi, in base all’articolo 25 della l. 133/1999, anche a soggetti non tesserati, in occasione di manifestazioni sportive o raccolte fondi, per un numero di eventi non superiore a 2 e per importi complessivamente incassati non superiori a 51.645,69 euro, rendendo tali incassi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi, e quindi anche irrilevanti ai fini del rispetto del limite dei 400.000,00 euro, mentre restano comunque imponibili ai fini IVA. In questi casi si provvede entro 4 mesi ad apposita rendicontazione con relazione allegata.

Va considerata la tipologia di autorizzazione amministrativa richiesta al Comune di competenza, SCIA per somministrazione alimenti e bevande o autorizzazione alla somministrazione da parte di circoli privati.

Coloro i quali gestiscono il bar non possono essere inquadrate e remunerate attraverso i cc.dd. “compensi sportivi”, in quanto ci rientrano solo le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ampliata la platea ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale.

NOTIZIA 24

Coppa del Club 2021, girone Umbria: la voce ai protagonisti

Il prossimo weekend (10-11 aprile) si disputano le prime partite del torneo regionale con 16 squadre e 500 giocatori iscritti

In rampa di lancio la Coppa dei Club 2021 – Regione Umbria in partnership con il Corriere dello Sport: il prossimo weekend (10 e 11 aprile) è in programma infatti la prima giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Padel MSP Italia, a cui parteciperanno sedici squadre rappresentanti i migliori club della Regione per oltre 500 atleti iscritti. Diamo voce ai protagonisti della rassegna regionale, che eleggerà il campione che parteciperà alla finale nazionale padel MSP Italia. Campione uscente della Regione Umbria il TC Chiugiana. 

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NOTIZIA 23

Decreto Sostegni per soggetti con Partita IVA: come si calcola il contributo a fondo perduto?

In questo articolo approfondiremo la nuova modalità di ristoro previsto dal Decreto Sostegni per i soggetti in possesso di Partita IVA.

Riduzione del 30% del fatturato: il primo requisito da verificare
Il testo del Decreto Sostegni indica principalmente che il contributo a fondo perduto spetta in presenza di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi).
Nel caso di contribuenti che hanno attivato la Partita IVA dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

Come si determina il contributo a fondo perduto?
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100.000€;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100.000€ e fino a 400.000€;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000€ e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
La domanda andrà presentata in via telematica.

Esempio di calcolo
Facciamo il seguente esempio con questi dati preliminari:

  • fatturato 2019 pari a euro 200.000
  • fatturato 2020 pari a euro 100.000

Il primo fondamentale requisito è rispettato, ossia la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
Successivamente, dobbiamo calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 16.666,66€ (200.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 8.333,33€ (100.000/12).
La differenza tra le due medie è di euro 8.333,33 (16.666,66 – 8.333,33 euro).
Il contributo spettante è pari a 4.166€, ossia la differenza di 8.333,33€ moltiplicata per il 50% previsto per lo scaglione fino a 400.000€ di fatturato 2019.
Quindi 4.166€ di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 100.000 euro, una percentuale molto bassa.

Il caso delle ASD/SSD
Per quanto riguarda le ASD/SSD titolari di Partita IVA, in attesa della Circolare di illustrazione dell’Agenzia delle Entrate, riportiamo la Circolare 22/E del 21/07/2020, secondo la quale, al punto 2.5, “si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Pertanto, saranno considerati, salvo diverso avviso, soltanto i ricavi commerciali.

NOTIZIA 22

Indennità Collaboratori Sportivi: cosa cambia con il Decreto Sostegni

Il Decreto Sostegni ha confermato per i mesi gennaio/febbraio/marzo 2021 le indennità in favore dei collaboratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte nel Registro CONI.

COSA PREVEDE IL DECRETO SOSTEGNI PER I COLLABORATORI SPORTIVI:

Come illustrato nel Decreto Sostegni all’articolo 10 e nella relazione illustrativa e tecnica allegata, è previsto uno stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021.

A differenza dei precedenti Decreti, l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:

  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
  • b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
  • c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Nella Relazione Tecnica viene illustrata la platea dei beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e Salute SpA.

I soggetti con redditi superiori a 10.000€ sono il 7% del totale, ossia 13.415 (per una somma stanziata pari ad euro 48.294.000,00); i soggetti con redditi compresi tra 4.000€ e 10.000€ sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740 (per una somma stanziata pari ad euro 124.176.000); i soggetti con redditi inferiori a 4.000€ sono il 66% dei richiedenti, pari 126.477 (per una somma stanziata pari ad euro 151.772.544,00)

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ AI COLLABORATORI SPORTIVI:

Ai fini della determinazione della misura del beneficio, la società Sport e Salute s.p.a., in qualità di soggetto erogatore, utilizzerà i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

L’indennità verrà erogata automaticamente da Sport e Salute ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.
Viene inoltre introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell’emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

NOTIZIA 21

In Gazzetta Ufficiale la Riforma dello Sport 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Riforma dello Sport, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio.

Diverse le novità introdotte dalla Riforma dello Sport: al Titolo II la natura dell’associazionismo sportivo e il nuovo Registro nazionale delle attività sportive tenuto dal Dipartimento Sport, al Titolo III capitolo sugli atleti, tecnici, dirigenti, direttori di gara e al Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo, tra cui l’entrata in vigore dal 1 luglio 2022 dei nuovi contratti per i collaboratori sportivi.

MSP Roma approfondirà i temi presenti nella Riforma dello Sport con i propri consulenti, per offrirvi un quadro completo della normativa

LEGGI LA RIFORMA DELLO SPORT  

NOTIZIA 20

ATTIVITA’ ONLINE: INQUADRAMENTO FISCALE

Come già sappiamo, la chiusura di palestre, piscine, impianti sciistici ha indotto molte società e associazioni a ricorrere alle lezioni online. In merito a ciò, il Dipartimento per lo Sport ha preso in considerazione questa possibilità (FAQ n.19), pubblicando delle sue FAQ sul sito Sport e Governo. Il Dipartimento per lo Sport autorizza l’istruttore a svolgere le lezioni all’interno della struttura sportiva, purché non ci sia nessun’altra presenza in quel momento, in qualsiasi comune o regione (a prescindere dal colore).

Detto ciò, le lezioni effettuate da associazioni iscritte regolarmente al Registro Coni, attraverso l’affiliazione a FSN, EPS e DSA, e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge (tra i quali anche che la regolare presentazione del modello EAS), possono usufruire della defiscalizzazione dei corrispettivi ricevuti per lo svolgimento in remoto della lezione. Pertanto è necessario che la disciplina sportiva che si stia svolgendo rientri nella decodificazione della delibera CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche. Le lezioni potranno essere svolte solo nei confronti di soci e tesserati regolarmente iscritti e/o tesserati all’ente associativo.

Riassumendo: L’ associazione, qualora rispettasse i criteri sopraindicati, potrà svolgere lezioni su piattaforma on-line e usufruire della de-commercializzazione dei corrispettivi percepiti.