Gestionale
NOTIZIA 31
BONUS CENTRI ESTIVI 2021
È attivo fino al 30 giugno sul sito dell’Inps il servizio per chiedere il nuovo bonus centri estivi, baby sitter e servizi integrativi per l’infanzia
Dallo scorso 8 aprile e fino al 30 giugno 2021 è possibile fare richiesta per il bonus baby-sitting e centri estivi 2021. Sul sito dell’Inps è attiva la procedura online per richiedere le agevolazioni, come previsto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Le modifiche rispetto al bonus 2020
Rispetto alla precedente edizione del bonus baby-sitting e centri estivi, sono cambiati importi e categorie di aventi diritto, fattori che hanno chiesto il necessario allineamento delle procedure amministrative e la configurazione di quelle informatiche, soprattutto per disegnare i nuovi profili di autorizzazione e incompatibilità.
Che cosa è il bonus centri estivi
Il bonus baby-sitting o centri estivi è un servizio per i genitori di figli minori di 14 anni per richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido.
TEMPISTICHE: QUANDO SI PUÒ PRESENTARE RICHIESTA
Si può fare richiesta dall’8 aprile 2021 fino al 30 giugno 2021.
REQUISITI
A chi è rivolto
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,
- appartenenti alle seguenti categorie:
– medici
– infermieri (inclusi ostetrici);
– tecnici di laboratorio biomedico;
– tecnici di radiologia medica;
– operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
IMPORTO ED EROGAZIONE
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto Famiglia.
Il bonus può essere erogato, in alternativa ai baby-sitter, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione
- ai centri estivi,
- ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
- ai servizi socioeducativi territoriali,
- ai centri con funzione educativa e ricreativa
- e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido (https://www.inps.it/news/bonus-asilo-nido-2021-online-il-servizio-e-il-videotutorial) previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
COME FARE RICHIESTA
La domanda per richiedere il bonus baby-sitting può essere inoltrata in due modi:
tramite il servizio online Inps usando le proprie credenziali
rivolgendosi agli enti di Patronato, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.
PER MAGGIORI INFO:
Messaggio INPS n°1296 del 26/03/2021
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201296%20del%2026-03-2021.htm
NOTIZIA 30
DECRETO “SOSTEGNO BIS”: LE MISURE PER LE ASD/SSD E I COLLABORATORI SPORTIVI
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge “Sostegni Bis”. Ecco le misure a favore dello sport.
L’articolo 10 è dedicato ai contributi a fondo perduto per il comparto sportivo, così come segue:
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle
associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2021.
L’importo di cui al comma 6 costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del comma 6, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le
procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
All’articolo 44 del “Decreto Sostegni Bis” viene stanziata l’indennità per i collaboratori sportivi, per un totale di 220 milioni di euro, così come segue:
L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati
a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
Vengono inoltre sanate le problematiche relative alle casistiche INPS. Infatti, fermo restando il divieto di cumulo previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS.
Altre misure all’interno del “Decreto Imprese, Lavoro, Professioni” sono previste all’articolo 1, con i contributi a fondo perduto per le Partita IVA, e all’articolo 4 con l’estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione, previsti anche per gli Enti non commerciali, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
NOTIZIA 28
SLITTA ANCORA LA RIFORMA DELLO SPORT
Dal Senato è stato approvato l’emendamento che proroga al 31 dicembre 2023 la maggior parte delle disposizioni rivolte a riformare l’ordinamento sportivo.
In data 6 maggio il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) con modificazioni contenute nel maxiemendamento sul quale è stato posto il voto di fiducia. Molte le novità che verranno analizzate in seguito all’approvazione definitiva della legge di conversione. Con la modifica dell’art. 30 co.7 del d.l. 41/21 le disposizioni della riforma sul lavoro sportivo si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Si tratta nello specifico degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 36/2021 la cui entrata in vigore era già stata prevista con differimento al 1 luglio 2022 e che ora – una volta che il disegno di legge sarà approvato anche dalla Camera – verrà posticipato di ulteriori 18 mesi.
Stesso discorso anche per gli altri decreti sulla riforma dello sport la cui applicazione viene differita sempre al 31.12.2023 in base al testo dell’emendamento approvato. Si tratta del d.lgs n. 39/2021 sulle semplificazioni, contenente la disciplina del nuovo registro gestito dal Dipartimento dello Sport del Governo e l’importante procedura semplificata per l’acquisto della personalità giuridica per le a.s.d.; del d.lgs n. 38/21 sugli impianti sportivi; il d.lgs. n. 40/21 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; il d.lgs. n. 37/21 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo.
E’ confermata l’entrata in vigore al 1 gennaio 2022 per la parte del d.lgs. n. 36/21 non interessata al differimento delle disciplina sul lavoro. In particolare ricordiamo:
l’esclusione delle cooperative tra le forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici; i nuovi contenuti di atti costitutivi e statuti che dovranno prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da parte di a.s.d. e s.s.d. salva la previsione di attività secondarie strumentali la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale attuativo.
Prima di diventare legge, la modifica approvata al Senato deve essere riconfermata anche nel passaggio alla Camera ma, considerando i tempi ristretti per la conversione in legge entro il 21 maggio p.v. – pena la decadenza dell’intero Decreto Sostegni, non ci sarà materialmente spazio per discutere ulteriori modifiche e che quindi il decreto legge arrivi alla Camera “blindato” per l’approvazione del medesimo testo già approvato dal Senato.
NOTIZIA 27
PNRR: Le misure stanziate per lo sport nel Recovery Fund
Il Governo ha trasmesso oggi al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.
Queste sono le misure stanziate in materia di sport, per un totale di 1 miliardo di euro per due linee di investimento che riguardano il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole (300 milioni) e la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati (700 milioni).
L’obiettivo è potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive, a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. L’implementazione di strutture sportive annesse alle istituzioni scolastiche consente di poter raggiungere un duplice obiettivo: favorire lo sport e le attività motorie nelle scuole e consentire di mettere a disposizione dell’intera comunità territoriale tali strutture sportive, nuove o riqualificate, al di fuori dell’orario scolastico attraverso convenzioni e accordi con le stesse scuole, gli enti locali e le associazioni sportive e dilettantistiche locali.
A pagina 79, si legge “Sono altresì previste misure di sostegno per le famiglie…., per l’iscrizione o l’abbonamento ad associazioni sportive”
Un corposo intervento è presente al Capitolo 1.3 –Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola.
Nel testo, si legge, “….Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell’offerta formativa e un potenziamento delle strutture scolastiche, che possono favorire un incremento del tempo scuola e una apertura della scuola al territorio anche oltre l’orario scolastico e un potenziamento dell’attività sportiva e motoria.
L’implementazione di strutture sportive e palestre è un investimento innanzitutto sulla scuola e sulle competenze trasversali di studentesse e studenti, ma è anche un investimento per gli enti locali e per le singole realtà territoriali. Consente di riqualificare anche aree e spazi urbani annessi alle scuole e favorire una maggiore apertura delle scuole al territorio a vantaggio dell’intera comunità locale.
Il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente circa 400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive anche per contrastare fenomeni di dispersione scolastica nelle aree maggiormente disagiate.
Tali edifici verranno anche dotati di tutte le attrezzature sportive necessarie moderne e innovative e caratterizzate anche, lì dove possibile, da alta componente tecnologica, per essere resi immediatamente utilizzabili e fruibili da scuole e territorio”.
A pagina 218 – Capitolo “Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale”, si legge: “L’investimento è finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.
L’implementazione del progetto si articola in tre fasi: (i) analisi preliminari e azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti pubblici, come l’identificazione e l’analisi di base; (ii) fase di avvio e realizzazione dei progetti selezionati; (iii) monitoraggio e verifica del livello di implementazione dei progetti, al fine di individuare quelli più efficaci da promuovere e replicare.
NOTIZIA 26
BONUS COLLABORATORI SPORTIVI: UNA SECONDA POSSIBILITA’
Sport e Salute ha comunicato, attraverso il canale Telegram, la possibilità di richiedere il bonus. Perciò, coloro i quali non siano riusciti, per svariati motivi, a confermare i requisiti entro il 7 aprile scorso, potranno avere una seconda chance. Stesso discorso vale per coloro che abbiano intenzione di rinunciare al bonus, non essendo idonei ai requisiti. Facciamo riferimento ai seguenti mesi: gennaio, febbraio, maro 2021.
La richiesta scade a mezzanotte del 27 aprile 2021.
Come procedere:
- Gli interessati nelle prossime ore riceveranno una nuova mail con la procedura guidata per cliccare sul link personalizzato e confermare il possesso dei requisiti per ricevere l’erogazione automatica o per rinunciare.
L’indirizzo mail utilizzato da Sport e Salute sarà quello già registrato alla piattaforma informatica che va dunque monitorato per evitare di “perdere” la mail. Opportunamente Sport e Salute consiglia di controllare anche i messaggi in spam e posta indesiderata. - Proprio per evitare disguidi sulla ricezione della mail o per venire incontro alle esigenze di chi aveva registrato a suo tempo un indirizzo mail non più attivo o del quale non si riesce a recuperare le credenziali – è comunque parallelamente attivata la procedura di accesso alla piattaforma che pertanto verrà riaperta, solo ed esclusivamente per tali aventi diritto.
E’ opportuno precisare che la possibilità di accedere nuovamente all’erogazione automatica è riservata esclusivamente a quei soggetti che avevano già beneficiato di almeno un’indennità nel corso del 2020 – secondo i requisiti previsti dall’art. 10 co. 10 e seguenti del d.l. n.41/2021 – e che non avevano risposto alla prima mail o non avevano effettuato l’accesso alla piattaforma entro il termine del 7 aprile scorso.
Sono pertanto esclusi sia coloro che hanno già ricevuto il bonus per gennaio, febbraio e marzo 2021, sia coloro che vi abbiano rinunciato, sia coloro che pur avendo percepito bonus nel 2020 hanno ancora una posizione sospesa per incoerenza con i dati presenti nei registri INPS.
NOTIZIA 25
LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO UNA S.S.D. A R.L. E’ DA CONSIDERARSI ATTIVITA’ COMMERCIALE?
La somministrazione di alimenti e bevande non rientra tra le finalità istituzionali della società, è comunque considerata un’ attività di natura commerciale, anche se effettuata verso i propri associati e/o tesserati.
Per essere più chiari: si segnala che in base al comma 5 dell’art. 148 del T.U.I.R., se si trattasse di una associazione sportiva, e la stessa fosse anche una APS e le finalità assistenziali fossero riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considererebbero commerciali la somministrazione di alimenti e bevande in nessun caso. Trattandosi però di una s.s.d. tale possibilità non sussiste.
Per quanto poi riguarda la possibilità che i relativi ricavi possano usufruire del regime L. 398/91, si precisa che la Circolare 18/E/2018 testualmente stabilisce che
“possono rientrare, invece, tra le attività soggette al regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto nel Registro del CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l’attività sportiva“.
In caso si applichi il regime di cui alla legge 398/91 gli incassi sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per cui sarà sufficiente annotare i corrispettivi nel prospetto riepilogativo IVA di cui alla l. 662/1996.
È possibile, occasionalmente, erogare tali servizi, in base all’articolo 25 della l. 133/1999, anche a soggetti non tesserati, in occasione di manifestazioni sportive o raccolte fondi, per un numero di eventi non superiore a 2 e per importi complessivamente incassati non superiori a 51.645,69 euro, rendendo tali incassi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi, e quindi anche irrilevanti ai fini del rispetto del limite dei 400.000,00 euro, mentre restano comunque imponibili ai fini IVA. In questi casi si provvede entro 4 mesi ad apposita rendicontazione con relazione allegata.
Va considerata la tipologia di autorizzazione amministrativa richiesta al Comune di competenza, SCIA per somministrazione alimenti e bevande o autorizzazione alla somministrazione da parte di circoli privati.
Coloro i quali gestiscono il bar non possono essere inquadrate e remunerate attraverso i cc.dd. “compensi sportivi”, in quanto ci rientrano solo le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ampliata la platea ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale.
NOTIZIA 24
Coppa del Club 2021, girone Umbria: la voce ai protagonisti
Il prossimo weekend (10-11 aprile) si disputano le prime partite del torneo regionale con 16 squadre e 500 giocatori iscritti
In rampa di lancio la Coppa dei Club 2021 – Regione Umbria in partnership con il Corriere dello Sport: il prossimo weekend (10 e 11 aprile) è in programma infatti la prima giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Padel MSP Italia, a cui parteciperanno sedici squadre rappresentanti i migliori club della Regione per oltre 500 atleti iscritti. Diamo voce ai protagonisti della rassegna regionale, che eleggerà il campione che parteciperà alla finale nazionale padel MSP Italia. Campione uscente della Regione Umbria il TC Chiugiana.
NOTIZIA 23
Decreto Sostegni per soggetti con Partita IVA: come si calcola il contributo a fondo perduto?
In questo articolo approfondiremo la nuova modalità di ristoro previsto dal Decreto Sostegni per i soggetti in possesso di Partita IVA.
Riduzione del 30% del fatturato: il primo requisito da verificare
Il testo del Decreto Sostegni indica principalmente che il contributo a fondo perduto spetta in presenza di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi).
Nel caso di contribuenti che hanno attivato la Partita IVA dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.
Come si determina il contributo a fondo perduto?
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100.000€;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100.000€ e fino a 400.000€;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000€ e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
La domanda andrà presentata in via telematica.
Esempio di calcolo
Facciamo il seguente esempio con questi dati preliminari:
- fatturato 2019 pari a euro 200.000
- fatturato 2020 pari a euro 100.000
Il primo fondamentale requisito è rispettato, ossia la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
Successivamente, dobbiamo calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 16.666,66€ (200.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 8.333,33€ (100.000/12).
La differenza tra le due medie è di euro 8.333,33 (16.666,66 – 8.333,33 euro).
Il contributo spettante è pari a 4.166€, ossia la differenza di 8.333,33€ moltiplicata per il 50% previsto per lo scaglione fino a 400.000€ di fatturato 2019.
Quindi 4.166€ di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 100.000 euro, una percentuale molto bassa.
Il caso delle ASD/SSD
Per quanto riguarda le ASD/SSD titolari di Partita IVA, in attesa della Circolare di illustrazione dell’Agenzia delle Entrate, riportiamo la Circolare 22/E del 21/07/2020, secondo la quale, al punto 2.5, “si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Pertanto, saranno considerati, salvo diverso avviso, soltanto i ricavi commerciali.
Notizia 10
MISURE A SOSTEGNO PER CATEGORIE SPECIALI NELLO SPORT
Buongiorno vi ricordiamo che da lunedì 11/01/21 sarà possibile inoltrare domanda per accedere ai fondi stanziati per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con disabilità per l’avviamento alla pratica sportiva.
La richiesta và presentata attraverso un’apposita piattaforma (trovi tutto su Regolamento di accesso e sito del dipartimento per lo sport) la somma disponibile ammonta a euro 1.500.000,00, (VEDI decreto del presidente del consiglio dei ministri del 16 aprile 2020).
Il decreto individua nell’art. 2 le risorse finanziarie disponibili e nell’art. 3 spiega la misura dell’intervento finalizzato a incentivare l’avviamento
all’esercizio della pratica sportiva dei soggetti disabili mediante l’acquisto di ausili per lo sport che verranno assegnati in uso gratuito alle persone con disabilità che ne faranno richiesta. L’iniziativa, così come previsto dal secondo comma dell’art. 3 del decreto, è frutto di una collaborazione e di un accordo tra il comitato italiano paralimpico (cip), l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail) e la società sport e salute, e rientra nella misura prevista dal fondo unico di sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
DI SEGUITO TROVERETE
1-link diretto sito dipartimento sport.