DECRETO “SOSTEGNO BIS”: LE MISURE PER LE ASD/SSD E I COLLABORATORI SPORTIVI
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge “Sostegni Bis”. Ecco le misure a favore dello sport.
L’articolo 10 è dedicato ai contributi a fondo perduto per il comparto sportivo, così come segue:
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle
associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2021.
L’importo di cui al comma 6 costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del comma 6, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le
procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
All’articolo 44 del “Decreto Sostegni Bis” viene stanziata l’indennità per i collaboratori sportivi, per un totale di 220 milioni di euro, così come segue:
L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati
a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
Vengono inoltre sanate le problematiche relative alle casistiche INPS. Infatti, fermo restando il divieto di cumulo previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS.
Altre misure all’interno del “Decreto Imprese, Lavoro, Professioni” sono previste all’articolo 1, con i contributi a fondo perduto per le Partita IVA, e all’articolo 4 con l’estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione, previsti anche per gli Enti non commerciali, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.