Indennità Collaboratori Sportivi: cosa cambia con il Decreto Sostegni
Il Decreto Sostegni ha confermato per i mesi gennaio/febbraio/marzo 2021 le indennità in favore dei collaboratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte nel Registro CONI.
COSA PREVEDE IL DECRETO SOSTEGNI PER I COLLABORATORI SPORTIVI:
Come illustrato nel Decreto Sostegni all’articolo 10 e nella relazione illustrativa e tecnica allegata, è previsto uno stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021.
A differenza dei precedenti Decreti, l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
Nella Relazione Tecnica viene illustrata la platea dei beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e Salute SpA.
I soggetti con redditi superiori a 10.000€ sono il 7% del totale, ossia 13.415 (per una somma stanziata pari ad euro 48.294.000,00); i soggetti con redditi compresi tra 4.000€ e 10.000€ sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740 (per una somma stanziata pari ad euro 124.176.000); i soggetti con redditi inferiori a 4.000€ sono il 66% dei richiedenti, pari 126.477 (per una somma stanziata pari ad euro 151.772.544,00)
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ AI COLLABORATORI SPORTIVI:
Ai fini della determinazione della misura del beneficio, la società Sport e Salute s.p.a., in qualità di soggetto erogatore, utilizzerà i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
L’indennità verrà erogata automaticamente da Sport e Salute ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.
Viene inoltre introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell’emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.