- Quesito: Cosa rischia un’associazione che, a causa di mala gestione protratta negli anni, non ha rispettato gli adeguamenti statutari introdotti dall’art 90 l. 289? A Tale associazione, una bocciofila, è stata disconosciuta la qualifica di ente non commerciale e, successivamente, è stata ricondotta ad una s.n.c. Essa non ha mai presentato il modello EAS, e non possiede iscrizione al C.O.N.I. in quanto questa società non prevede nessuna attività (sportiva), fatta esclusione della sola conduzione del bar sociale affidata a soggetto terzo privo di contratto d’affitto. Le quote sociali venivano quindi equiparate a incassi di natura commerciale oltre agli affitti percepiti e gli incassi dei biliardi e del gioco delle carte versati mensilmente dal gestore del bar. Si chiede pertanto se risulta corretto imputare a ricavi commerciali anche le tessere sociali e se effettivamente sia corretta la riconduzione a s.n.c. dell’associazione. Atteso che l’accertamento riguarda gli anni dal 2016 al 2020, e considerato il piccolo volume d’affari generato dall’associazione (20.000 euro annuali) si richiede se in qualche modo si potrebbe applicare il regime forfettario (ex minimi) riservato ai piccoli contribuenti.
- Risposta: Non è possibile considerare l’applicazione del regime forfetario in quanto tale regime è riservato alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni (art. 1, L. 90/2014, come modificato dall’art. 1, co. 692, L. 160/2019).
Per quanto riguarda invece la riqualificazione dei redditi conseguiti dalla disconosciuta a.s.d. in redditi conseguiti da s.n.c. (comprese le somme incassate a titolo di quote associative), si ritiene incontestabile il contenuto dell’atto di accertamento condotto dagli organi preposti date le gravi e insanabili omissioni, dal punto di vista formale e sostanziale, sul piano giuridico e su quello tributario, per le quali non sarebbe possibile invocare l’esimente specifica prevista a favore delle a.s.d. ex art. 149, T.U.I.R.
Una risposta più precisa e dettagliata potrebbe essere comunque fornita solo conoscendo gli atti accertativi, i fatti contestati e le decisioni assunte dai verificatori.