Decreto Sostegni per soggetti con Partita IVA: come si calcola il contributo a fondo perduto?
In questo articolo approfondiremo la nuova modalità di ristoro previsto dal Decreto Sostegni per i soggetti in possesso di Partita IVA.
Riduzione del 30% del fatturato: il primo requisito da verificare
Il testo del Decreto Sostegni indica principalmente che il contributo a fondo perduto spetta in presenza di una prima fondamentale condizione: che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi).
Nel caso di contribuenti che hanno attivato la Partita IVA dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.
Come si determina il contributo a fondo perduto?
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100.000€;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100.000€ e fino a 400.000€;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000€ e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
La domanda andrà presentata in via telematica.
Esempio di calcolo
Facciamo il seguente esempio con questi dati preliminari:
- fatturato 2019 pari a euro 200.000
- fatturato 2020 pari a euro 100.000
Il primo fondamentale requisito è rispettato, ossia la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
Successivamente, dobbiamo calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 16.666,66€ (200.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 8.333,33€ (100.000/12).
La differenza tra le due medie è di euro 8.333,33 (16.666,66 – 8.333,33 euro).
Il contributo spettante è pari a 4.166€, ossia la differenza di 8.333,33€ moltiplicata per il 50% previsto per lo scaglione fino a 400.000€ di fatturato 2019.
Quindi 4.166€ di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 100.000 euro, una percentuale molto bassa.
Il caso delle ASD/SSD
Per quanto riguarda le ASD/SSD titolari di Partita IVA, in attesa della Circolare di illustrazione dell’Agenzia delle Entrate, riportiamo la Circolare 22/E del 21/07/2020, secondo la quale, al punto 2.5, “si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Pertanto, saranno considerati, salvo diverso avviso, soltanto i ricavi commerciali.