INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021
CORRISPETTIVI TELEMATICI PER ASD/SSD IN REGIME 398
Come bene sappiamo la maggior parte delle asd/ssd in regime di 398 possono svolgere attività istituzionale e quindi decommercializzata solo e soltanto nei confronti di tesserati o assaciati . OVVIAMENTE le asd/ssd posso anche svolgere attività commerciale ,che solitamente è in percentuali nettamente inferiore a quelle delle attività istituzionali -ES. quelle svolte nei confronti di tutti soggetti non tesserati ( ritenuti clienti e non atleti tesserati) o per qui partecipanti occasionali , o per le attività sportive non rientranti nella tabella Coni o Vendite di accessori e servizi non attinenti alla pratica sportiva , bar , termarium , solarium ecc) .
CERTAMENTE nei confronti di tali situazioni , ad oggi si rilasciava ricevute fiscali e si registrava tutto in contabilità ordinaria, separatamente, versando l’IVA dovuta.
PERÒ SE BEN RICORDIAMO dal 2021 non sarebbe più possibile reperire i blocchetti di “ricevute fiscali ”, e quindi come ci comporteremo e cosa dovremo rilasciare al cliente/tesserato in caso di attività commerciale? ùNE APPROFITTIAMO per ripetere quali sono le agevolazioni riservate a chì ha optato per il regime forfetario della l. 398/1991; In sintesi l’Agenzia delle Entrate fa una specifica tra :
- attività commerciali Connesse agli scopi istituzionali
- attività Non Connesse (puoi rileggere la Circolare Agenzia delle Entrate 18/E/2018 – nel caso ne avessi bisogno puoi richiedercela)
I soggetti in 398 sono infatti esonerati dalla certificazione dei corrispettivi , ai sensi dell’art. 2, lett. hh) del d.p.r. 696/1996: (“ Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 operazioni soggette all’obbligo di certificazione fiscale, n.d.r.] le seguenti operazioni:… hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 Pertanto , l’emissione di ricevute fiscali da parte dell’ente sportivo ( asd/ssd) in oggetto era da ritenersi assolutamente facoltativa; volendo seguire le indicazioni della Circolare 18, tale emissione era facoltativa ove le operazioni fossero state di natura commerciale connesse agli scopi istituzionali.
Ciò, in fase di “prima applicazione”: infatti, l’art. 1 del D.M. 10/5/2019 stabilisce che “ In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri … non si applica: a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 ′′
tra le quali – come visto – sono ricomprese le operazioni svolte dai soggetti che abbiano optato per la legge 398/1991.
Indipendentemente da quando cesserà la prima applicazione , ad oggi non c’è evidenza che siano stati emanati dal MEF i decreti previsti dall’articolo 3 del D.M. 10/5/2019 ( che rimanderebbe a nuovi decreti, specifici (del Mef) le date specifiche utile nella quale verranno meno gli esoneri previsti dall’art. 1: “ Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’art. 1 .”
RICORDIAMO che le ricevute fiscali per attività commerciale (oggi sostituite dal registratore di cassa telematico) erano contraddistinte da una numerazione alfa-numerica e da specifici obblighi di tracciatura in fase di acquisto. TORNANDO A NOI , ritenendo di poter applicare anche per il 2021 la deroga a favore della “fase di prima applicazione” In presenza di operazioni commerciali strettamente connesse a quelle istituzionali , Si potrebbe anche effettuare emissione di una ricevuta (non fiscale) dove sarà riportato il nome del beneficiario, ovviamente la data e la descrizione della prestazione erogata. INVECE DI OPINIONE DIVERSA , sulla base della Circolare 18, in caso di svolgimento di operazioni commerciali non connesse a quelle istituzionali: sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020